GRUPPO OPERATIVO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE


REGOLAMENTO INTERNO


PARTE 1^ - La natura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave

PARTE 2^ - La struttura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione di San Donà di Piave

PARTE 3^ - Disposizioni transitorie e finali

PARTE PRIMA
La Natura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave

Art. 1 - Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave
E’ costituito, ai sensi del Regolamento Comunale di Protezione Civile (art. 9) e del
relativo Statuto (art. 1), approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del
22.10.2007, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave
denominato Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale (in seguito
Gruppo).
Il Gruppo è formato da cittadini maggiorenni Italiani, cittadini dell’Unione Europea,
cittadini extra-comunitari regolarmente residenti in Italia, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che
prestano la loro opera nel campo della Protezione Civile senza fini politici, sindacali,
religiosi, di lucro o vantaggi personali.

Art. 2 - Il Regolamento del Gruppo
Il Gruppo opera ai sensi del proprio Statuto, del Regolamento Comunale di
Protezione Civile nonché del presente Regolamento Interno che li complementa.
Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da un terzo dei
Volontari Effettivi. Ogni modifica va comunque sottoposta all’attenzione dell’Assemblea del
Gruppo e approvata con maggioranza del 50% dei Volontari Effettivi più uno.
L’accettazione ed il Rispetto del Regolamento Comunale di Protezione Civile, dello
Statuto e del presente Regolamento, condizionano l’appartenenza dei Volontari al Gruppo.

Art. 3 - Attività del Gruppo
Il Gruppo presta la sua opera di volontariato attivo nell’ambito della Protezione
Civile perseguendo gli scopi di:
a) tutela del suolo e dell’ambiente per la previsione e prevenzione delle calamità;
b) soccorso e assistenza in supporto e/o ausilio alla Pubblica Autorità per il ripristino da
calamità e/o disastri verificatesi a seguito di eventi straordinari ed emergenze;
c) collaborazione alla formazione e aggiornamento dei piani di emergenza del Comune di
San Donà di Piave e, se eventualmente richiesto, di quelli limitrofi.
Sono eventi straordinari, emergenze e calamità quelli dichiarati tali dal Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, dalla Prefettura di Venezia o dal Servizio Comunale di
Protezione Civile.

Art. 4 - Ammissione al Gruppo
L’ammissione al Gruppo avviene con presentazione di apposita domanda al
Sindaco del Comune di San Donà di Piave contenente il curriculum personale utile a
valutare la preparazione del richiedente che verrà inserito, in base alle proprie attitudini o
specialità, nelle Unità Operative di seguito meglio definite.
La domanda dovrà altresì contenere l’esplicita dichiarazione di essere in possesso
dei requisiti che la Legge prescrive per i Volontari di Protezione Civile.
Il Volontario neo iscritto sarà considerato “in prova” per un periodo di mesi 6 dalla
data di iscrizione e potrà partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola ma
non di voto.

Art. 5 - Cessazione di Appartenenza
Il Volontario cessa di appartenere al Gruppo nei seguenti casi:
a) presentazione di dimissioni scritte al Sindaco (art. 7 Statuto);
b) inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi sei, valutata dal
Coordinatore e certificata dal Consiglio di Gruppo;
c) a seguito di sanzione disciplinare disposta dal Sindaco su proposta del Consiglio del
Gruppo (art. 8 Statuto).
Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali
affidatigli in uso entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione.

Art. 6 - Doveri del Volontario
In linea generale i doveri del Volontario sono stabiliti dall’art. 6 dello Statuto del
Gruppo. Inoltre:
1) Il Volontario, con l’iscrizione, si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni
effetto lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo nonché le deliberazioni e le decisioni dei
suoi Organi; le infrazioni da parte di Volontari Effettivi o Volontari in Prova ai Regolamenti
Vigenti, comportano le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto (art. 8).
2) Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a partecipare alle riunioni,
periodiche e non, indette per l’informazione, l’aggiornamento e la crescita del singolo e del
Gruppo.
3) Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a seguire i corsi di
addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle attività addestrative e a collaborare
alle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le
disposizioni degli Organi del Gruppo.
4) Il Volontario, nei casi decisi dal Responsabile dell’Attività (Capo Nucleo e/o Capo
Squadra), si impegna a indossare l’uniforme indicata di volta in volta, a custodirla integra
nella forma e nell’aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con le
dotazioni di sicurezza (D.P.I.) previste dalla Legge. Si impegna altresì al corretto uso ed alla
custodia adeguata dei materiali e mezzi temporaneamente assegnatigli.
5) Il Volontario si impegna a non svolgere nell’ambito della Protezione Civile alcuna attività
in sostituzione di persone impegnate in scioperi o serrate, salvo per motivi di estrema
necessità, urgenza, gravità e comunque in seguito a ordinanza del Prefetto e/o del
Sindaco.
6) Il Volontario si impegna ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere
politico, religioso, ideologico e commerciale nell’ambito della Protezione Civile.

Art. 7 - Diritti del Volontario
In linea generale i diritti del Volontario sono stabiliti all’art. 5 dello Statuto. Inoltre il
Volontario ha il diritto di:
1) ricevere rispetto da parte di tutti gli altri Volontari;
2) partecipare, nelle forme previste, alle riunioni o, nei casi indetti dal Consiglio di Gruppo,
ad essere impiegato nelle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alla
popolazione, a partecipare alle esercitazioni e a collaborare alle iniziative del Gruppo nei
casi e con le limitazioni previste dal presente Regolamento;
3) esprimere il suo voto in Assemblea ed a partecipare alle Elezioni di tutti gli Organismi
Elettivi del Gruppo, fatto salvo quanto indicato all’art. 4;
4) esimersi, in ogni momento, dall’eseguire operazioni giudicate rischiose per la propria
incolumità fisica;
5) godere dei benefici previsti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nell’ambito
delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza autorizzate dalle Autorità
competenti nonché ricevere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Gruppo e debitamente certificate.

Art. 8 - Mezzi e Materiali
Il Gruppo gestisce locali, mezzi e materiali assegnatigli dal Servizio Comunale di
Protezione Civile per lo svolgimento delle Attività di Protezione Civile.
Il Gruppo garantisce il corretto utilizzo (anche sotto l’aspetto delle norme vigenti di
sicurezza) e la manutenzione ordinaria (sulla base delle risorse disponibili) dei mezzi e
delle attrezzature in suo possesso.
Gli appartenenti al Gruppo si impegnano al corretto utilizzo ed alla custodia
adeguata della divisa e delle attrezzature personali loro affidate.

Art. 9 - Assicurazione
Gli appartenenti al Gruppo sono Assicurati, mediante idonea polizza, a carico del
Comune per:
a) le attività ordinarie ovvero tempi collegati al funzionamento e vita del Gruppo (riunioni,
inviti, manutenzioni mezzi ed attrezzature). Il Coordinatore del Gruppo mantiene un registro
delle attività connesse al funzionamento del Gruppo (Giornale di Servizio) che
periodicamente viene controfirmato dal Dirigente del Servizio Comunale di Protezione
Civile;
b) gli interventi di emergenza;
c) le assistenze radio e servizio di supporto durante varie manifestazioni preventivamente
autorizzate.
La copertura assicurativa si riferisce sia al momento dello svolgimento delle attività
che ai momenti connessi.

Art. 10 - Modalità di Intervento e delle attività
Il Gruppo opera:
a) in conformità delle Direttive del Sindaco, dell’Assessore delegato alla Protezione Civile
e del Dirigente Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile per le richieste di
intervento da parte di Enti od Organismi esterni per assistenze radio e servizio di supporto
durante varie manifestazioni;
b) in caso di calamità, emergenze sul territorio in base ad un piano di emergenza
predisposto e con le modalità previste dalle P.O.S. (Procedure Operative Standard).
Il Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile sarà, in ogni modo, sempre
tempestivamente informato dell’intervento o delle attività in corso di attuazione.
Il Gruppo opera sulla base dell’organizzazione descritta nella Parte 2 del presente
Regolamento.

Art. 11 - Attivazione del Gruppo
Le norme di attivazione del Gruppo, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento
alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile.
Nelle more dell’approvazione del Piano, su proposta dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile possono essere adottate Procedure di Attivazione per le diverse tipologie
che può assumere l’Emergenza.

Art. 12 - Partecipazione
Gli appartenenti al Gruppo, quali elementi di solidarietà, sono tenuti a partecipare,
indipendentemente dall’incarico assunto, alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà e
spirito di collaborazione (cfr. Art. 6).
Gli appartenenti al Gruppo possono promuovere iniziative intese a favorire lo
sviluppo di esperienze nei Settori di attività del Servizio di Protezione Civile.
Il Gruppo promuove ed aderisce ad iniziative, anche al di fuori dell’ambito
comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e Gruppi di
Volontariato operanti nella Protezione Civile.
Le iniziative del Gruppo sono autorizzate dal Dirigente del Servizio Comunale di
Protezione Civile.

PARTE SECONDA
La Struttura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave

Art. 13 - Settori di Attività
I settori di attività sono:
1) Programmazione-informatizzazione-pianificazione;
2) Radio assistenza;
3) Rischio idrico-ambientale e incendio;
4) Primo soccorso
5) Logistica-Assistenziale;
6) Cinofila di ricerca e di soccorso;
7) Supporto e assistenza aerea.
Ogni settore di attività viene denominato Unità Operativa.

Art. 14 - L’Unita’ Operativa
Il raggruppamento di Volontari che operano in ogni settore di attività è denominato
Unità Operativa. Il suo organico è costituito dal Capo Nucleo e da una o più squadre ed
ognuna di queste è composta da almeno 4 (quattro) elementi specializzati in relazione ai
principali rischi cui il territorio è soggetto.
E’ data facoltà ad ogni singola Unità Operativa, con convocazione da parte del
Capo Nucleo e previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo, di riunirsi per
programmare attività addestrative, anche in collaborazione con altre Unità Operative, mirate
a migliorare l’efficienza del proprio settore.

Art. 15 - Organi e Cariche Operative
Tutti gli Organi e le Cariche Operative che formano i quadri del Gruppo avvengono
per elezione a scrutinio segreto o con voto palese, a maggioranza fra gli stessi Volontari ed
hanno durata triennale. Il rinnovo delle cariche deve avvenire quindici giorni prima della loro
decadenza.
Gli Organi del Gruppo, disciplinati dall’art. 11 dello Statuto, sono:
- l’Assemblea dei Volontari;
- il Consiglio del Gruppo;
- il Coordinatore;
- il Segretario;
Le Cariche Operative del Gruppo sono:
- il Vice Coordinatore ;
- il Capo Nucleo dell’Unità Operativa;
- il Vice Capo Nucleo dell’Unità Operativa;
- il Capo squadra.

Art. 16 - L’Assemblea dei Volontari
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo con l’esclusione degli aderenti
sospesi o allontanati dal Gruppo per motivi disciplinari. L’elenco dei Volontari è
costantemente tenuto aggiornato dalla Segreteria.
Indica le linee di sviluppo e programmazione annuale nelle attività di Protezione
Civile e decide su rilevanti questioni relative all’organizzazione e all’attività del Gruppo
esercitando costantemente la propria azione affinché le stesse attività siano coerenti con i
principi di solidarietà.
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Sindaco, o suo delegato, almeno due volte
all’anno per la programmazione delle attività.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Coordinatore del Gruppo, dandone
comunicazione al Sindaco e all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, nei seguenti casi:
- ogni qualvolta lo ritenga necessario lo stesso Coordinatore per fatti inerenti
all’andamento e alla operatività del Gruppo;
- ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei membri costituenti il Consiglio di Gruppo;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 degli iscritti al Gruppo e dovrà avere
luogo entro 20(venti) giorni dalla data di richiesta;
- per le modifiche al presente Regolamento.
Sia l’Assemblea Ordinaria che Straordinaria sono convocate con annuncio scritto
riportante la data, l’orario di prima e seconda convocazione e i temi da discutere, quindi,
comunicato agli iscritti a mezzo lettera ordinaria e/o raccomandata e/o telefono ed esposto
nella bacheca della sede con almeno 15(quindici) giorni di anticipo. Le Assemblee sono
validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli
aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno.
Ai Volontari, riuniti in Assemblea, è consentito una sola delega di altro Volontario
iscritto.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al Regolamento è indispensabile il voto
favorevole della metà più uno degli iscritti.

Art. 17 - Il Consiglio del Gruppo
Il Consiglio del Gruppo è composto dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, dal
Coordinatore e dai capinucleo eletti dall’Assemblea (art. 11.2 Statuto) e nomina, su
proposta del Coordinatore il Vice Coordinatore.
Si riunisce:
a) su convocazione del Sindaco o suo delegato (art. 11.2 Statuto);
b) almeno una volta al mese su convocazione del Coordinatore del Gruppo per
organizzare le attività del Gruppo;
c) straordinariamente quando il coordinatore del Gruppo o la metà dei Consiglieri più uno
ne chiedano la convocazione.
Le riunioni del punto b) sono presiedute dal Coordinatore del Gruppo o dal Vice
Coordinatore con la presenza del Segretario.
I Membri del Consiglio di Gruppo hanno in consegna le chiavi di accesso alla sede.
Il Consigliere che, salvo giustificato motivo, non interviene a 3 (tre) riunioni
consecutive viene dichiarato decaduto. Il Consigliere dimissionario o decaduto viene
sostituito.
Il Consiglio di Gruppo:
a) esamina, valuta ed eventualmente approva le richieste di intervento del Gruppo da
parte di Enti od Organismi esterni per assistenze radio e servizio di supporto durante varie
manifestazioni che siano state comunicate in tempo utile per l’individuazione dei fattori di
rischio e per l’approntamento di personale e mezzi;
b) si esprime sui ricorsi verso le decisioni del Coordinatore presentate dai Volontari;
c) vigila sull’applicazione del presente Regolamento Interno e ne interpreta le norme in
caso di controversie;
d) esamina e verifica le notifiche di avarie o malfunzionamenti dei mezzi e delle
attrezzature in dotazione, segnalate dai relativi responsabili, per l’attivazione delle
procedure di riparazione o di sostituzione;
e) indica, quando necessario, l’esperimento di indagini di mercato per l’acquisizione di
beni e servizi per il Gruppo, da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Protezione Civile
del Comune di San Donà di Piave.

Art. 18 - Il Coordinatore del Gruppo
Il Coordinatore del Gruppo è nominato dall’Assemblea dei Volontari del Gruppo con
sistema maggioritario, rimane in carica per tre anni, può essere rieletto e la sua carica non
è cumulabile con altre cariche elettive.
Qualora non vi siano candidati per un periodo superiore a quattro mesi dalla
decadenza della carica, il Gruppo viene commissariato con decisione del Sindaco.
Il Coordinatore decade dalla sua carica:
a) nel caso di sfiducia espressa dall’Assemblea con maggioranza del 50% più uno dei
Volontari Effettivi;
b) nel caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a tre mesi consecutivi
dichiarata dal Consiglio di Gruppo e ratificata dal Sindaco salvo che per motivi di salute.
Il Sindaco fissa la data per l’elezione del nuovo Coordinatore. Il primo Turno
Elettorale dovrà avvenire entro e non oltre 15(quindici) giorni dalla dichiarazione di sfiducia
o di decadenza.
Il Coordinatore del Gruppo, oltre a quanto previsto dal Regolamento Comunale di
Protezione Civile e dallo Statuto del Gruppo Comunale di Protezione Civile:
a) ha l’incarico di convocare e presiedere tutte le riunioni per fatti inerenti all’andamento e
alla operatività del Gruppo;
b) propone al Consiglio di Gruppo il nominativo del Volontario Vice Coordinatore;
c) rappresenta, dando attuazione alle Deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di
Gruppo, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave, sia verso
l’Amministrazione Comunale che verso altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile e non;
d) è responsabile dell’andamento generale dell’attività del gruppo nei confronti del
Comune di San Donà di Piave;
e) assicura l’attività di collegamento tra il Gruppo ed il Comune di San Donà di Piave;
f) interviene alle riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile;
g) riceve, direttamente dal Sindaco di San Donà di Piave e/o suo delegato e/o dal
Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile gli ordini di attivazione del Gruppo per
far fronte a calamità o emergenze sul territorio comunale rendendo esecutive, in base ad
un piano di emergenza predisposto e con le modalità previste dalle P.O.S. (Procedure
Operative Standard), tutte le misure necessarie per attivare il Gruppo nel più breve tempo
possibile dallo stato di allerta; in questa fase, è coadiuvato dal Vice Coordinatore del
Gruppo.
Il Coordinatore del Gruppo, inoltre, in accordo con il Consiglio di Gruppo, e previo
assenso del Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile, autorizza attività esterne
del Gruppo o di Componenti del Gruppo a nome del Gruppo Stesso.
Il Coordinatore viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Coordinatore.

Art. 19 - Il Segretario
E’ nominato dall’Assemblea e interviene a tutte le riunioni dei vari organi del
Gruppo per redigere i verbali.
Cura l’attività d’ufficio del Gruppo e si adopera per:
a) tenere la corrispondenza e il registro di protocollo;
b) acquisire e conservare tutta la documentazione amministrativa del Gruppo (schede
personali, verbali, lettere e corrispondenza varia, registro delle attività del Gruppo ecc.) con
particolare attenzione ai problemi relativi al trattamento dei dati personali e di tutela della
privacy;
c) assegnare ai Volontari, in accordo con il Coordinatore, materiale e vestiario in
consegna temporanea; compilare, tenere ed aggiornare le schede di consegna
temporanea.
Per lo svolgimento del compito può individuare, fra i membri del Gruppo, un
collaboratore che lo coadiuvi nell’attività.

Art. 20 - Il Vice Coordinatore
Il Vice Coordinatore:
a) è nominato dal Consiglio di Gruppo su proposta del Coordinatore del Gruppo;
b) coadiuva ed eventualmente sostituisce il Coordinatore del Gruppo in caso di sua
assenza o impedimento assumendo tutte le sue funzioni;
c) può intervenire in sostituzione del Coordinatore del Gruppo alle riunioni del Comitato di
Protezione Civile;
d) coadiuva il Coordinatore nelle fasi di attivazione del Gruppo in seguito a richiesta
specifica da parte del Sindaco o suo rappresentante;
e) in base a specifiche richieste da parte del Consiglio di Gruppo, acquisisce preventivi di
spesa da sottoporre alla valutazione dello stesso Consiglio di Gruppo.

Art. 21 - Il Capo Nucleo dell’Unita’ Operativa
Viene eletto dall’Assemblea, a scrutinio segreto o palese, con voto di maggioranza.
E’ membro del Consiglio di Gruppo.
Nelle fasi di operatività prende le direttive dal Coordinatore del Gruppo. Armonizza
e coordina le squadre della propria Unità Operativa.
Nell’espletamento del suo incarico:
a) su delega del Coordinatore, prende a carico il materiale di competenza del proprio
settore così come descritto nell’inventario generale e lo custodisce negli appositi locali
all’uopo assegnati dal Comune di San Donà di Piave;
b) verifica costantemente la loro efficienza ed ubicazione per l’utilizzo immediato in caso di
emergenza;
c) fa presente, tempestivamente, al Coordinatore o al Consiglio di Gruppo le eventuali
avarie, malfunzionamenti o guasti che dovessero compromettere il loro regolare
funzionamento;
d) tiene e aggiorna l’inventario dei mezzi e materiali di sua competenza;
e) può individuare, fra i Volontari del Gruppo che non abbiano già un incarico specifico, un
collaboratore che lo coadiuvi nell’attività inventariale e di controllo.

Art. 22 - Il Vice Capo Nucleo dell’Unita’ Operativa

Prioritariamente viene individuato dal Capo Nucleo oppure viene eletto, a scrutinio
segreto o palese, da tutti i componenti delle squadre che formano l’Unità Operativa con
voto di maggioranza se richiesto dalla metà più uno gli stessi componenti l’Unità Operativa.
Sostituisce il Capo Nucleo della Unità Operativa in caso di sua assenza o
impedimento nelle fasi di operatività.

Art. 23 - Il Capo Squadra
Viene eletto, a scrutinio segreto o palese, dai componenti che formano la squadra
operativa con voto di maggioranza.
I Volontari abilitati a seguito di partecipazione al corso di Capo Squadra di
Protezione Civile sono preposti ad assumere direttamente la carica e in caso di esubero si
procede all’elezione con le stesse modalità del 1° comma.

Art. 24 - Disposizioni Disciplinari
Le sanzioni disciplinari per le inosservanze allo Statuto del Gruppo e al presente
Regolamento da parte dei Volontari sono previste all’art. 8 dello Statuto.
E’ data facoltà al Volontario di presentare:
a) ricorso al Consiglio di Gruppo avverso le decisioni del Coordinatore;
b) ricorso al Sindaco avverso le decisioni del Consiglio di Gruppo;
c) ricorso avverso le decisioni del Sindaco che può avvenire solo per Via Amministrativa.
La sospensione oltre i tre mesi comporta la perdita delle Cariche e la non
eleggibilità per un periodo di un anno.

PARTE TERZA
Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 25 - Disposizioni Finali
L’applicazione delle norme del presente Regolamento viene esercitata dal
Consiglio di Gruppo e la sorveglianza generale sull’applicazione viene esercitata dal
Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile di San Donà di Piave.
Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle vigenti
norme del Codice Civile.

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