CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)
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Settore 5° Opere pubbliche – Manutenzioni ed Ecologia
Protezione Civile


STATUTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DI SAN DONA’ DI PIAVE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 127 del 22.10.2007

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 27.06.2011


Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituito il Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale, denominato in seguito Gruppo, formato dai volontari appartenenti all’omonima associazione scioltasi con verbale di seduta straordinaria del Consiglio Direttivo del 31.10.2007, così come stabilito dalla Del. C.C. n. 127 del 22.10.2007.
Il Gruppo è iscritto all’albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile con n. PCVOL 05 B 1036 VE 01
nella sezione Gruppi Comunali.
Esso ha sede, attualmente, in San Donà di Piave Viale Libertà, 8.
Il Gruppo si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di democraticità e di
trasparenza amministrativa. Il Gruppo Comunale sarà dotato del codice fiscale e della P.IVA del Comune.

Articolo 2 - Durata
Il presente Gruppo è costituito a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Finalità ed attività
Il Gruppo non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, e
culturale. In particolare, il Gruppo opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato
attivo nelle seguenti aree di intervento: previsione, prevenzione, soccorso e aiuto al ripristino da calamità e
catastrofi.
L’organizzazione del Gruppo è basata sulle unità operative definite all’art. 9.
Il Gruppo può svolgere le seguenti attività atte all’organizzazione della Protezione Civile Comunale:
a) informatizzazione, programmazione e pianificazione;
b) radio assistenza;
c) interventi in zone soggette a rischio idraulico;
d) interventi in zone soggette a rischio ambientale;
e) interventi in zone soggette a rischio incendio o scoppio;
f) primo soccorso;
g) logistica assistenziale
h) gruppo cinofilo;
i) supporto aereo.
Esse operano nel territorio comunale di San Donà di Piave e possono operare al di fuori del territorio
comunale qualora richiesto dalle autorità competenti.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte i Volontari dovranno aver ricevuto idonea formazione che li
abiliti in tal senso.

Articolo 4 - Requisiti dei volontari
Il numero dei volontari è illimitato.
Possono essere ammesse al Gruppo, tutte le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono la
finalità del Gruppo e che siano in possesso della maggior età e dell’idoneità fisica funzionale
all’espletamento dell’incarico assegnato.
L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all’accettazione della
stessa da parte del Sindaco.
Tutti i volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno del Gruppo.

Articolo 5 - Diritti dei volontari
I volontari partecipano a pieno titolo alla vita del Gruppo e contribuiscono a determinarne le scelte e gli
orientamenti.
Riuniti in assemblea, i volontari hanno diritto di voto.

Articolo 6 - Doveri dei volontari
E’ fatto obbligo ai volontari contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi
e nei tempi concordati, la propria opera secondo le finalità del Gruppo stesso.
I Volontari appartenenti al Gruppo si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di
Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione
anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all’accrescimento del Gruppo. Essi non
possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo e attività previste dal presente
Statuto, né possono accettare alcuna remunerazione per l’opera e l’attività svolta, salvo quanto previsto per
legge.
Il volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che
sono proposte e promosse dal Gruppo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, altri Enti e
Organismi, o dall’Amministrazione Comunale stessa.
I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute ed i benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001.
I volontari hanno in consegna l’equipaggiamento da indossare per le attività del Gruppo e ne sono
responsabili. Nel momento in cui cessa l’appartenenza al Gruppo, qualunque ne sia la causa, il volontario è
tenuto a restituire tempestivamente l’equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna. Un membro del
Gruppo all’uopo designato, avrà cura di aggiornare l’inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai
volontari.
I volontari ammessi al Gruppo devono fregiarsi degli stemmi e del logo della Protezione Civile nazionale,
regionale e comunale, devono possedere una tessera personale con le caratteristiche individuate dalla
Regione, dal Sindaco del Comune di San Donà di Piave, ed attestante l’unità operativa di appartenenza.
Lo stemma comunale riproduce il simbolo del Comune, con la dicitura “Regione Veneto – Città di San Donà
di Piave – Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale”.

Articolo 7 - Recesso dei volontari
Il volontario potrà recedere dal Gruppo in ogni momento, presentando lettera di recesso al Sindaco o suo
delegato, il quale ne darà comunicazione al consiglio del Gruppo che ne prenderà atto.

Articolo 8 - Sanzioni disciplinari
Le infrazioni al presente Statuto e al Regolamento del Gruppo, da parte dei volontari, comportano le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale o scritto, attuato da parte del Consiglio del Gruppo:
- per comportamento non adeguato alle finalità del Gruppo;
b) sospensione temporanea dal Gruppo, attuato da parte del Consiglio del Gruppo:
- per gravi infrazioni allo Statuto e/o regolamento del Gruppo;
- per comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di Protezione Civile;
- per sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull’affidabilità del volontario in rapporto alle
prestazioni richieste;
c) esclusione dal Gruppo, disposta dal Sindaco con parere motivato, su proposta del Consiglio del
Gruppo:
- quando il comportamento sia contrario a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento del Gruppo e
alle finalità del Gruppo;
- quando senza giustificato motivo, il volontario non adempia agli obblighi assunti verso l’organizzazione;
- quando compia fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in
giudicato;
- quando vi sia comportamento pericoloso ed irresponsabile per sé e/o per gli altri.
La notifica di esclusione dal Gruppo deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata,
postale o a mano.
Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando
delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto.
Gli stessi possono, inoltre, sancire l’allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e
comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio del
Gruppo.

Articolo 9 - Organizzazione del Gruppo
L’organizzazione del Gruppo è basata sulle unità operative come di seguito definite.
Per una più puntuale organizzazione, ed in conformità con quanto indicato dal Regolamento Comunale di
Protezione Civile, il Gruppo si doterà di un proprio Regolamento, non in contrasto con il presente Statuto e
con il regolamento Comunale di Protezione Civile citato.
Per unità operativa si intende un raggruppamento di volontari che operano nei vari settori di attività.
In linea generale le unità operative sono formate da squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di
6 elementi. Il Regolamento del Gruppo ne disciplinerà l’ordinamento. Ciascuna unità è coordinata da un
caponucleo nominato dall’Assemblea dei Volontari.
Qualora un cittadino presenti domanda di iscrizione al Gruppo verrà inserito in una unità operativa in
funzione delle sue aspettative, capacità e reali possibilità.

Articolo 10 - Legale Rappresentanza
Il Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco,
che ne avrà la legale rappresentanza. Il Sindaco rappresenta il Gruppo nei rapporti con i terzi e compie tutti
gli atti giuridici che impegnano il Gruppo verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il Gruppo ed
altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni. Il Sindaco, o l’Assessore
delegato, presiede l’Assemblea dei Volontari ed il Consiglio del Gruppo.

Articolo 11 - Gli organi del Gruppo
Gli organi del Gruppo sono:
- l’Assemblea dei volontari;
- il Consiglio del Gruppo;
- il Coordinatore;
- il Segretario;
Tutte le cariche sono gratuite.
11.1 L’Assemblea dei volontari
L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti al Gruppo.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli
aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Sindaco, o suo delegato per
la programmazione delle attività. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata qualora né faccia
richiesta scritta almeno un terzo dei volontari ovvero nei casi previsti dal Regolamento del Gruppo.
Della convocazione verrà data notizia, mediante avviso affisso nella sede del Gruppo 15 giorni prima della
assemblea (ovvero con avviso spedito con lettera ordinaria o raccomandata).
L’Assemblea dei volontari delibera:
a) l’approvazione e le modifiche del Regolamento del Gruppo;
b) gli indirizzi e le direttive generali del Gruppo;
c) il programma annuale delle attività;
d) elegge il Coordinatore, il Segretario e i capinucleo delle unità operative.
11.2 Il Consiglio del Gruppo
Il Consiglio del Gruppo è formato dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, dal Coordinatore, dal vice-
Coordinatore, dal Segretario1 e dai capinucleo eletti dall’Assemblea dei Volontari.
I suoi membri durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio è l’organo che svolge le attività esecutive, in particolare:
- nomina il vice-Coordinatore, su proposta del Coordinatore;1
- propone aggiornamenti del Regolamento del Gruppo;
- organizza l’attività del Gruppo;
- predispone i piani e i programmi annuali di Protezione Civile in collaborazione con l’Ufficio Comunale di
Protezione Civile;
- cura la formazione e l’addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma la diffusione di una cultura di Protezione Civile presso la popolazione anche mediante la
divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile;
- programma all’interno delle scuole d’ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in
concorso con altri Enti con l’obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e Protezione Civile
da parte delle nuove generazioni;
- segnala e provvede alle necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi
necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia in caso di addestramento sia in
occasione di calamità;
- coordina le attività delle unità operative.
Il Consiglio si riunisce su Convocazione del Sindaco o suo delegato; le riunioni saranno valide con la
presenza di almeno tre componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
11.3 Il Segretario
E’ nominato dall’Assemblea. Partecipa a tutte le riunioni dei vari organi del Gruppo per redigerne i verbali.
Dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
11.4 Il Coordinatore
Il Coordinatore dà attuazione alle decisioni del Consiglio e dell’Assemblea, ne garantisce l’unità interna, cura
i rapporti tra le attività del Gruppo e l’Amministrazione Comunale, compresa la gestione di eventuali fondi
spese assegnati dal Comune1, e designa i rappresentanti del Gruppo stesso presso gli Uffici e/o i Comitati
ove necessita la partecipazione del medesimo. Gli anticipi vengono erogati con determina del dirigente.1
Il Coordinatore viene nominato dall’assemblea dei volontari dura in carica per tre anni; può essere
riconfermato.

Articolo 12 - Materiali, mezzi ed assicurazioni
L’impiego di materiali e mezzi in dotazione al Gruppo verrà disciplinato dal regolamento Comunale del
Gruppo.
I locali in uso al Gruppo, verranno individuati con provvedimento del Sindaco.
Le assicurazioni dei mezzi e dei volontari, nell’espletamento delle proprie funzioni, verranno garantite
dall’Amministrazione Comunale mediante stipula di appositi contratti con compagnie assicuratrici.

Articolo 13 - Esercitazioni e formazione
I volontari parteciperanno alle esercitazioni che verranno programmate dai competenti organi di Protezione
Civile, siano essi del Gruppo, o del sistema di Protezione Civile della Provincia di Venezia e/o della Regione
del Veneto, o altri.
Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall’eseguire lavori o
azioni, che egli ritenga pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale
comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in
alcun senso la sua appartenenza al Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave.
I Volontari parteciperanno ai corsi di formazione organizzati ai sensi della D.G.R.V. n° 2086/2001, no nché
eventuali corsi di specializzazione ritenuti opportuni dal Consiglio.

Articolo 14 - Responsabilità
I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore. Tale
autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata per iscritto su
specifico rapporto scritto d’intervento.
Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l’Amministrazione Comunale sarà
sollevata da qualsiasi responsabilità.
I volontari, per le attività di formazione, addestramento ed intervento, vengono assicurati con apposita
polizza stipulata dall’Amministrazione Comunale con spese a proprio carico, ai sensi dell’art. 4 della L.
266/91.

Articolo 15 - Scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dal Consiglio Comunale.

Articolo 16 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento del Gruppo
ed alla legislazione vigente in materia.

Articolo 17 - Norma transitoria
Dal momento della costituzione del Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale, decadranno
tutte le convenzioni, i comodati d’uso, o altro, a favore di preesistenti associazioni di volontariato di
Protezione Civile, realizzate con deliberazione od ordini di servizio dall’amministrazione Comunale di San
Donà di Piave. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale riconfermare o stipulare nuove convenzioni con le
associazioni di volontariato di Protezione Civile.
Nel periodo transitorio tra lo scioglimento dell'Associazione e l'entrata in vigore del Regolamento Comunale
di Protezione Civile e del presente Statuto, resteranno in carica gli organi dell'Associazione attualmente in
essere.
Il Sindaco, o suo delegato, provvederà a convocare e presiedere la prima Assemblea dei volontari entro 15
gg dalla data di esecutività della Delibera di approvazione dei nuovi documenti.


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NOTE:
1 modifiche introdotte con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2011

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